Indennizzo per danni da trasfusioni e da vaccinazioni Legge 210/92 S.M.I.

La SC Medicina Legale si occupa della gestione amministrativa del processo di accertamento dell’indennizzo per danni da trasfusioni e da vaccinazioni ex Legge 210/1992 s.m.i.

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati possono richiedere la corresponsione di un indennizzo.
Nella fattispecie, possono avanzare richiesta di indennizzo:

  1. Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
  2. Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica;
  3. Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
  4. Personale sanitario di ogni ordine e grado che, durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, abbia contratto l’infezione da HIV oppure (sentenza Corte Costituzionale n. 476 del 26 novembre 2002) abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
  5. Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  6. Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo;
  7. Parenti aventi diritto (nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni come da legge 25 luglio 1997 n. 238), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO
La domanda di indennizzo va presentata dall’interessato, in carta semplice, alla ASL di residenza del danneggiato, corredata della documentazione sanitaria necessaria (certificato medico, cartelle cliniche, primo accertamento sierologico relativo alla manifestazione dell’evento dannoso, scheda ISTAT in caso di morte, ecc.). In caso di decesso, dovrà essere presentata dagli eredi presso l’ASL dell’ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto.

 Termini per la presentazione della domanda

  • Vaccinazioni ed epatiti post-trasfusionali: 3 anni dalla data di conoscenza e/o manifestazione dell’evento dannoso
  • Vaccinazione antipolio non obbligatoria: 4 anni dall’entrata in vigore della Legge 695/59 (20/10/1999)
  • HIV: 10 anni dalla data di conoscenza dell’evento dannoso
  • Aggravamenti: 6 mesi dalla data dell’evento
  • Assegno una tantum o assegno reversibile per 15 anni: 10 anni dal decesso della persona danneggiata

Il richiedente o l’erede avente diritto, al termine del processo amministrativo su indicato, sarà successivamente sottoposto a visita dalla Commissione Medico Ospedaliera (CMO) presso l’Ospedale Militare di Milano in via Saint Bon n. 7 – 20147 Milano, la quale provvederà a trasmettere il relativo giudizio al cittadino attraverso la SC Medicina Legale Torino – Ufficio Legge 210/92.

In caso di parere positivo l’esito viene notificato, oltre che all’interessato, anche alla SC Controllo procedure amministrativo-contabili, ai fini della di corresponsione del beneficio economico. In caso di parere negativo il suddetto ufficio trasmetterà al cittadino, unitamente al giudizio della CMO, anche le informazioni necessarie per l’eventuale ricorso. Il ricorso, in carta libera, va inoltrato entro 30 giorni dalla notifica al Ministero della Salute (Roma) direttamente dall’interessato, o suo rappresentante legale, o per il tramite della SC Medicina Legale Torino – Ufficio Legge 210/92.

In caso di riconoscimento viene concesso un indennizzo vitalizio costituito da un assegno erogato in forma bimestrale al danneggiato a partire dal mese successivo alla data della domanda oppure assegno una tantum o assegno reversibile per 15 anni in caso di decesso del danneggiato.

  • Ambulatorio Medicina Legale – sede via Farinelli 25
    Telefono: 011.566.4219
    Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento
    e-mail: medleg.idoneita@aslcittaditorino.it

 

  • Ambulatorio Medicina Legale – sede via Foligno 14
    Telefono: 011.4395.346/341/702
    Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento
    e-mail: medicinalegale.foligno@aslcittaditorino.it

 

  • Ambulatorio Medicina Legale – sede via Montanaro 60
    Telefono: 011.240.2534
    Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 su appuntamento
    e-mail: medlegaled1@aslcittaditorino.it

 

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