Esenzioni ticket: altre prestazioni

Sono escluse dal ticket, indipendentemente dall’appartenenza alle categorie di cui sopra, le seguenti prestazioni, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all’art. 85 della legge 388/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2001):

  • mammografia
  • pap test
  • screening colon-retto
  • accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità.

Tale legge stabilisce che tali prestazioni sono erogabili in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, previa compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei centri specializzati (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sostegno-alle-cure/esenzione-dal-ticket-per-screening-oncologici).

Sono inoltre gratuite tutte le prestazioni di diagnostica e le visite mediche specialistiche per la gravidanza, per la tutela della maternità e per l’accertamento di eventuali difetti genetici del feto o di altre patologie che implichino un rischio per la salute della madre e del feto stesso.

In relazione a quanto stabilito dall’art.1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

  • Prestazioni specialistiche rese nell’ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva;
  • Prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
  • Prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV;
  • Prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione (comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell’organo residuo);
  • Prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge 210/92;
  • Vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, antiHaemophylus influenzale tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive dell’infanzia;
  • Soggetti che abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90 così come modificata dalla Legge 407/98.

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