Esenzione ticket per reddito

L’esenzione ticket per reddito può essere richiesta:

Le categorie che usufruiscono dell’esenzione sono:

CODICE ESENZIONE REQUISITI
E01 Cittadini di età superiore a 65 anni ed inferiore a 6 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 36.151,98
E02 Cittadini disoccupati e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico.All’interno di questa categoria si considerano anche i lavoratori in mobilità e i familiari a caricopurchè presentino le stesse caratteristiche previste per i cittadini disoccupati.
E03 Titolari di pensione sociale e familiari a carico del titolare di pensione sociale
E04 Titolari di pensione al minimo (e loro familiari a carico) con un’età superiore a 60 anni con reddito lordo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 per i singoli (vedovi/e, separati/e, celibi/nubili) incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico; tali limiti di reddito sono aumentabili di un’ulteriore quota pari a € 516,45 per ogni figlio a carico

 

La Regione Piemonte ha prorogato al 30 novembre 2024 la validità delle attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali, riguardanti le categorie di cittadini con codice di esenzione E01, E03, E04.

  • Per i codici E01, E03, E04, la durata della proroga non potrà superare l’anno e, comunque, la scadenza della stessa potrà essere anticipata, nel momento in cui saranno attivate le funzionalità necessarie per consentire al cittadino la presentazione on line delle autocertificazioni per l’esenzione per reddito, tramite l’utilizzo della propria tessera sanitaria TS-CNS (art 1 commi 6 e 7 DM 11/12/2009) o di analoghi strumenti previsti dalla normativa vigente.

La proroga non riguarda quelle autocertificazioni oggetto di verifica da parte dei soggetti accertatori, laddove si siano riscontrate differenze tra quanto auto dichiarato dal cittadino e quanto effettivamente riscontrato in sede di controllo.

CODICE DI ESENZIONE E02:
I cittadini in possesso di autocertificazione di esenzione con il codice E02, scaduta il 31 marzo 2024,
“soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) della condizione di disoccupato con reddito familiare lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni)”, possono rinnovare l’esenzione, qualora ne abbiano i requisiti,  presentandosi agli sportelli della propria Asl per il rilascio/rinnovo del certificato di esenzione.

All’interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico, solo se il soggetto è iscritto all’Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato.

Lo stato di disoccupazione , in base all’art. 1 del D.Lgs. 297/2002, viene riconosciuto quando ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:

  • aver perso una precedente attività di lavoro dipendente;
  • essere iscritti negli elenchi anagrafici della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di competenza;
  • aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro così come previsto dal D.Lgs.181/2000, successivamente modificato dal D.Lgs. 297/02

Lo stato di disoccupazione è valido anche per gli utenti in mobilità e per gli extracomunitari (rimane sempre valido il limite del reddito da non superare, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e l’iscrizione al Centro per l’Impiego).

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione alle competenti Sezioni Circoscrizionali di immediata disponibilità.

Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari che nell’anno precedente hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili):

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati (senza limiti di età),
    e gli altri familiari conviventi con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, (cosiddetti “altri familiari a carico”):

    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    • i discendenti dei figli;
    • i genitori (compresi I genitori naturali e quelli adottivi);
    • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali);
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B. IL CONIUGE FA SEMPRE PARTE DEL NUCLEO FISCALE, ANCHE SE FISCALMENTE INDIPENDENTE (dichiarazione presentata separatamente) O NON CONVIVENTE.

  • Per reddito complessivo fiscale lordo ai fini dell’esenzione, è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.

E’ responsabilità dell’assistito titolare dell’attestazione:

  • non usufruire dell’attestazione di esenzione, all’atto della prescrizione, nel caso di modifica delle proprie condizioni reddituali o di stato civile che determinano la perdita del diritto, pena l’applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito
  • comunicare tempestivamente all’ASL la perdita del diritto all’esenzione, pena l’applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito.

Eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in carenza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano, per il cittadino che ne ha fruito, responsabilità penale ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

 

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