Turni disponibili pubblicazione straordinaria giugno 2020

PUBBLICAZIONI STRAORDINARIE GIUGNO 2020 A TEMPO DETERMINATO ART.22 COMMA 1 A.C.N. E DISPOSIZIONE REGIONALE PROTOCOLLO N. 18497 A 1400 A DEL 05/06/2020 INCARICHI MASSIMO DI 38 H SETT.LI PER 6 MESI

Presentazione della domanda a mezzo raccomandata A/R, PEC  dal 17/06/2020 al 01/07/2020
Scarica i file delle pubblicazioni:

– AREA MEDICINA SPECIALISTICA
PUBBLICAZIONI STRAORDINARIE GIUGNO 2020

– SCARICA IL MODULO DI DOMANDA
Domanda partecipazione Turni vacanti 2020

 

 

ALTRE INFORMAZIONI
Le pubblicazioni sono rivolte ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020 anche ai candidati aspiranti all’assegnazione turni che siano già inseriti nelle graduatorie vigenti delle relative aree professionali, i cui requisiti di accesso si ricorda sono:
a) iscrizione all’Albo professionale;
b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
c) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2.

Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.

La certificazione regionale attestante quanto previsto dall’art. 1 comma 522 della L. 30/12/2018 n. 145 è titolo valido per l’inserimento nella graduatoria relativamente alla branca di Cure palliative

I laureati in medicina e Chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri in virtù della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell’iscrizione in graduatoria.

Ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020 gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 27, comma 1, lett. h) – fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l)- fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.

 

Ultimo aggiornamento

17/06/2020

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