Turni disponibili pubblicazione 1° marzo 2024
Presentazione delle domande di partecipazione dal 1° marzo 2024 al 15 marzo 2024 tramite:
- PEC (preferibile) all’indirizzo comitato.zonale@pec.aslcittaditorino.it
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: Comitato Zonale Torino, Corso Regina Margherita 153 bis, Palazzina D, piano terra, 10122 Torino
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– AREA MEDICINA SPECIALISTICA
Pubblicazioni Area Medicina Specialistica 1-15 Marzo 2024
– AREA PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
Pubblicazioni Area Psicologia-Psicoterapia 1-15 Marzo 2024
All. n.1 ASL Città di Torino h20 ROT S.E. Via Montevideo – Area Psicologia turno T.indet
All. n.2 ASL Città di Torino h20 ROT S.E. Via Petitti – Area Psicologia turno T.indet
All. n.3 ASL Città di Torino h20 SER.D Sud Via Farinelli – Area Psicologia turno T.indet
All. n.5 A.S.L. CN1 h10 S.C. Neurologia – C.D.C.D. – Area Psicologia turno T.indet
All. n.6 A.S.L. TO5 h15 S..C. Psicologia Ambulatorio P.O. Moncalieri – Area Psicologia turno T.indet
All. n.7 A.S.L. TO5 h20 Centro Autismo Adulti Moncalieri – Area Psicologia turni T.indet
All. n.8 A.S.L. TO5 h12 S.S.V.D. Cure Palliative Carignano – Area Psicologia turno T.indet
All. n.9 A.S.L. TO5 h20 C.S.M.-SPDC Moncalieri – Area Psicoterapia turno T.indet
– SCARICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda partecipazione Turni vacanti agg. versione settembre 2023
– SCARICA IL MODULO SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA CAPACITA’ PROFESSIONALI
Scheda riassuntiva particolari capacità professionali – agg.30.08.2021
(LA SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA CAPACITA’ PROFESSIONALI DEVE ESSERE COMPILATA SOLO PER LE PUBBLICAZIONI CON PARTICOLARI CAPACITA’ PROFESSIONALI RICHIESTE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 5 ,A.C.N. 31.03.2020)
AVVERTENZE PER I TITOLARI DI INCARICO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’A.C.N. 31.03.2020
Si avvisano gli specialisti/professionisti convenzionati in atto che:
– Nel caso vi sia concomitanza tra l’articolazione oraria pubblicata e l’orario svolto, l’assegnazione delle ore è subordinata alla presentazione del nulla osta alla modifica dell’orario dell’incarico ambulatoriale già ricoperto da parte dell’Azienda presso cui lo specialista/professionista opera.
– Qualora l’assunzione del turno comporti una riduzione dell’orario di servizio già in atto, si ricorda che l’A.C.N. prevede che la stessa non possa superare il 50% delle ore di incarico e che una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno di decorrenza dell’orario ridotto.
ALTRE INFORMAZIONI
Le pubblicazioni sono rivolte ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020 anche ai candidati aspiranti all’assegnazione turni che siano già inseriti nelle graduatorie vigenti delle relative aree professionali, i cui requisiti di accesso si ricorda sono:
a) iscrizione all’Albo professionale;
b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
c) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2.
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.
La certificazione regionale attestante quanto previsto dall’art. 1 comma 522 della L. 30/12/2018 n. 145 è titolo valido per l’inserimento nella graduatoria relativamente alla branca di Cure palliative
I laureati in medicina e Chirurgia iscritti all’albo degli odontoiatri in virtù della specializzazione fatta valere come titolo legittimante non possono far valere tale titolo ai fini dell’iscrizione in graduatoria.
Ai sensi dell’A.C.N. 31.03.2020 gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 27, comma 1, lett. h) – fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l)- fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.
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