Esercitare il diritto di accesso

L’accesso agli atti amministrativi (art. 22 della Legge 241/90) è il diritto che hanno i cittadini interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi che li riguardano: è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, ha per oggetto atti e documenti individuati e può essere esercitato, previa richiesta motivata, solo da soggetti portatori di tali interessi.

Il cittadino interessato può:

  1. visionare gratuitamente i documenti amministrativi che lo riguardano, fatto salvo il pagamento anticipato dei diritti di ricerca, se dovuti, come da Tariffario.
  2. chiedere copia della documentazione amministrativa / sanitaria, il cui rilascio  è subordinato al pagmento anticipato dei seguenti costi (se dovuti), calcolati come da Tariffario:
  • diritti di ricerca, per il formato elettronico
  • diritti di ricerca e oneri di riproduzione (oltre ad eventuali costi di spedizione con raccomandata A/R), per il formato cartaceo

Il pagamento alla Tesoreria dell’ASL può essere effettuato:

ATTENZIONE!
L’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali ha chiarito che il rilascio di copia della cartella clinica, richiesta ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.  NON È GRATUITO  in quanto NON ricade nell’ambito di applicazione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea 307-22 del 26/10/2023, che si riferisce al diritto di sapere dall’ASL se sia in corso un trattamento dei propri dati personali (art. 15 Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016).

Delibera 1584 del 18.11.2025 – Regolamento accesso – Approvazione del “Regolamento aziendale in materia di Diritto di Accesso

 

Per la richiesta di accesso alla documentazione sanitaria (esempio cartella clinica) occorre consultare le indicazioni presenti nella sezione “Come fare per… Richiedere la documentazione sanitaria)”

Ultimo aggiornamento

20/11/2025

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