Turni disponibili pubblicazione integrativa Medicina Veterinaria Area C Tempo Determinato- settembre 2025
Presentazione delle domande di partecipazione dal 12 al 27 settembre 2025 tramite:
PEC all’indirizzo: comitato.zonale@pec.aslcittaditorino.it
- domanda di partecipazione (vedi sotto)
- copia di un documento identificativo in corso di validità
MEDICINA VETERINARIA AREA C TEMPO DETERMINATO – integrazione per errore materiale a pubblicazioni di settembre 2025.
Candidati partecipanti Pubblicazioni settembre 2025 – Medicina veterinaria AREA C
Pubblicazioni Medicina VETERINARIA Settembre 2025
– SCARICA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda partecipazione Turni vacanti
AVVERTENZE PER I TITOLARI DI INCARICO DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’A.C.N. 04.04.2024
Si avvisano gli specialisti/professionisti convenzionati in atto che:
– Nel caso vi sia concomitanza tra l’articolazione oraria pubblicata e l’orario svolto, l’assegnazione delle ore è subordinata alla presentazione del nulla osta alla modifica dell’orario dell’incarico ambulatoriale già ricoperto da parte dell’Azienda presso cui lo specialista/professionista operi.
– Qualora l’assunzione del turno comporti una riduzione dell’orario di servizio già in atto, si ricorda che l’A.C.N. prevede che la stessa non possa superare il 50% delle ore di incarico e che una successiva richiesta potrà essere presentata solo dopo un anno di decorrenza dell’orario ridotto.
ALTRE INFORMAZIONI
Le pubblicazioni sono rivolte ai sensi dell’A.C.N. 04.04.2024 anche ai candidati aspiranti all’assegnazione turni che siano già inseriti nelle graduatorie vigenti delle relative aree professionali, i cui requisiti di accesso si ricorda sono:
a) iscrizione all’Albo professionale;
b) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;
c) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche della area medica, veterinaria o della categoria professionale interessata, previste nell’allegato 2.
Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto ai sensi degli articoli 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56 come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido in riferimento allo psicologo per la disciplina di psicologia ed al medico o allo psicologo per la disciplina di psicoterapia.
La certificazione regionale attestante quanto previsto dall’art. 1 comma 522 della L. 30/12/2018 n. 145 è titolo valido per l’inserimento nella graduatoria relativamente alla branca di Cure palliative
Ai sensi dell’A.C.N. 04.04.2024 gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art. 27, comma 1, lett. h) – fruire del trattamento per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l)- fruire di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente.



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